Art. 33. Programmazione negoziata 1. La regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attivita' di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali. 2. La programmazione negoziata si svolge tra la regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed e' rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale. 3. Le disposizioni della presente norma, nonche' quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione regionale.