Art. 33.
                      Programmazione negoziata
    1.  La  regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli enti
locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle
risorse  finanziarie  promuove  attivita' di programmazione negoziata
per  la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento
finalizzati  alla  valorizzazione e alla qualificazione di specifiche
aree territoriali.
    2. La programmazione negoziata si svolge tra la regione, gli enti
locali,  altri  soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti
sociali,  di  soggetti privati interessati ed e' rivolta a realizzare
le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli
strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.
    3.  Le  disposizioni  della presente norma, nonche' quelle di cui
all'art. 66   sulle   intese  istituzionali,  costituiscono  principi
informatori per la legislazione regionale.