Art. 35. conferenza regionale del Terzo settore 1. Per il confronto e la concertazione tra la giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo settore, e' istituita la conferenza regionale del Terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita' sociale. 2. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione, organizzazione e funzionamento della conferenza.