Art. 35.
               conferenza regionale del Terzo settore
    1.  Per il confronto e la concertazione tra la giunta regionale e
gli  enti,  gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo
settore,  e'  istituita la conferenza regionale del Terzo settore con
riferimento  agli  organismi  rappresentativi del volontariato, della
cooperazione  sociale  e delle associazioni non lucrative di utilita'
sociale.
    2.   Con   deliberazione   della  giunta  regionale,  sentita  la
competente  Commissione  consiliare,  sono  definite  le modalita' di
composizione, organizzazione e funzionamento della conferenza.