Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1992 1. In attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione". 2. L'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (comitato regionale di controllo). - 1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal comitato regionale di controllo, di seguito denominato "comitato", costituito in unica sezione secondo le modalita' previste dalla legge. Il comitato ha sede nel capoluogo della regione. 2. Il comitato e' interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Viene, altresi', rinnovato integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera del consiglio regionale, nel caso in cui non sia piu' in grado di funzionare. 3. Il comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi.". 3. L'art. 23 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. (Invio delle deliberazioni). - 1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al comitato a cura del segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla loro adozione. 2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del comitato propri atti, ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' assunta dalla giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce. 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, sono inviate al comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'iniziativa assunta dai consiglieri. 4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, il segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutivita' delle deliberazioni. 5. La segreteria del comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.". 4. L'art. 25 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 25. (Termine per l'esercizio del controllo). - 1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. 2. Le deliberazioni inviate al controllo del comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, divengono esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimita' delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati. 3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono esecutive prima del decorso del termine se il comitato da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'. 4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.". 5. L'art. 26 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 26. (Richiesta di chiarimenti). - 1. Il comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'annullamento e' sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante. 2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta al comitato entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta. 3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il comitato non puo' deliberare l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi. 4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la piu' puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di illegittimita'.". 6. L'art. 28 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 28. (Audizione di amministratori degli enti locali). - 1. Gli amministratori degli enti locali, quando ne facciano richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere sentiti dal comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le proprie osservazioni. 2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facolta' di farsi assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione. 3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma 1. 4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al comma 1 e' sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25.". 7. L'art. 30 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 30. (Decisione del comitato). - 1. Il comitato pronuncia: a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimita'; b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997; c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita'; d) dichiarazione di nullita' dell'atto nei casi previsti dalla legge; e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni; f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio; g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione; h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini; i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge; l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997. 2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. 3. Il comitato non puo' riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. 4. La comunicazione dei provvedimenti del comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.". 8. L'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 31. (Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione). - 1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimita' esercitato dal comitato comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi. 2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 e della documentazione ad essa allegata. 3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il comitato nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il comitato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione madempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 4. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.". 9. L'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. (Controllo sostitutivo). - 1. Qualora i comuni e le province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza. 2. Decorso inutilmente il termine indicato, il comitato comunica tale omissione al difensore civico regionale, il quale puo' nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto. 3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione. 4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito. 5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il difensore civico regionale e con il comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il difensore civico regionale puo' disporre i necessari sopralluoghi.". 10. L'art. 33 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. (Difensore civico comunale e provinciale). - 1. Il controllo sugli atti di comuni e province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione del difensore civico comunale e provinciale, e' esercitato con i medesimi effetti dal comitato. 2. Ai fini del comma 1, gli statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalita' di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del difensore ed individuano i requisiti di professionalita' ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni. 3. I termini per l'esercizio del controllo del difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.". 11. L'art. 44 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 44. (Controllo sugli atti delle IPAB). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita, nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il controllo sugli atti degli enti locali, unicamente sulle deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti. 2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa seduta.".