Art. 36.
            Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1992
    1.  In  attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le
seguenti  modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 7 febbraio
1992,  n.  7, recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli enti
locali e sugli enti dipendenti dalla regione".
    2. L'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  2.  (comitato regionale di controllo). - 1. Le funzioni di
controllo  sono  esercitate  dal  comitato regionale di controllo, di
seguito denominato "comitato", costituito in unica sezione secondo le
modalita'  previste  dalla  legge.  Il comitato ha sede nel capoluogo
della regione.
    2.  Il  comitato  e'  interamente  rinnovato  quando ricorrano le
condizioni  previste  dal  comma  6 dell'art. 42 della legge 8 giugno
1990,  n.  142. Viene, altresi', rinnovato integralmente in seguito a
scioglimento  pronunciato  con  decreto  dal  presidente della giunta
regionale,  su conforme delibera del consiglio regionale, nel caso in
cui non sia piu' in grado di funzionare.
    3.  Il  comitato  continua ad esercitare le proprie funzioni sino
all'insediamento del nuovo organo di controllo.
    4.  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto dalla presente
legge,  si  applica,  in  quanto  compatibile, la normativa regionale
vigente  in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli
organi amministrativi.".
    3.  L'art. 23  della  legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  23.  (Invio  delle  deliberazioni).  - 1. Le deliberazioni
soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al comitato a
cura del segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni dalla
loro adozione.
    2.  L'iniziativa  di  sottoporre al controllo del comitato propri
atti,  ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n.  127, e' assunta dalla giunta contestualmente al provvedimento cui
si riferisce.
    3.  Le  deliberazioni  sottoposte  al  controllo del comitato, ai
sensi  del  comma  39  dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, sono
inviate  al comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni
dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
    4.  Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34
e 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, il segretario comunale
o  provinciale,  contestualmente  alla  trasmissione  degli  atti  al
comitato,   comunica,   mediante  pubblicazione  nell'Albo  pretorio,
l'intervenuta   interruzione   dei   termini  di  esecutivita'  delle
deliberazioni.
    5.  La  segreteria  del comitato rilascia all'ente ricevuta degli
atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il
timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.".
    4.  L'art.  25  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  25.  (Termine  per  l'esercizio  del  controllo).  - 1. Le
deliberazioni  soggette  a  controllo  divengono  esecutive  se,  nel
termine  di  trenta  giorni dalla ricezione delle stesse, il comitato
non  abbia  adottato  un  provvedimento  di annullamento, dandone nel
medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
    2.  Le  deliberazioni inviate al controllo del comitato, ai sensi
del  comma  39  dell'art.  17  della Legge n. 127 del 1997, divengono
esecutive  se  nel  termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il
comitato  non  abbia  comunicato  all'ente la ritenuta illegittimita'
delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati.
    3.  Le  deliberazioni  comunque  sottoposte a controllo divengono
esecutive   prima   del  decorso  del  termine  se  il  comitato  da'
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
    4.  I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al
16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".
    5.  L'art.  26  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  26.  (Richiesta  di  chiarimenti). - 1. Il comitato, entro
dieci  giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art.
17  della  legge  n.  127  del  1997,  puo'  disporre l'audizione dei
rappresentanti  dell'ente  deliberante  o  richiedere  chiarimenti  o
elementi  integrativi  di  giudizio  in forma scritta. In tal caso il
termine  per  l'annullamento  e' sospeso e ricomincia a decorrere dal
momento  della  ricezione  dei  chiarimenti  o elementi integrativi o
dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante.
    2.  Le  deliberazioni  in ordine alle quali siano stati richiesti
chiarimenti  o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute
ove non sia fatta pervenire risposta al comitato entro novanta giorni
dalla comunicazione della richiesta.
    3.   Qualora   siano   stati  richiesti  chiarimenti  o  elementi
integrativi   di   giudizio,   il   comitato   non   puo'  deliberare
l'annullamento  dell'atto  per  motivi  diversi da quelli per i quali
sono stati richiesti i medesimi.
    4.  La  disposizione  del  comma 3 non si applica nel caso che la
piu'  puntuale  precisazione  del  contenuto  dell'atto  e  dei  suoi
effetti,  nel  loro  complesso,  risultante  dai  chiarimenti e dagli
elementi  integrativi  di  giudizio, evidenzi altri diversi motivi di
illegittimita'.".
    6.  L'art.  28  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  28.  (Audizione di amministratori degli enti locali). - 1.
Gli  amministratori  degli  enti locali, quando ne facciano richiesta
contestualmente  alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere
sentiti  dal comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le
proprie osservazioni.
    2.  Gli  amministratori  dell'Ente locale hanno facolta' di farsi
assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
    3.   La   discussione   conclusiva  e  la  conseguente  decisione
dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati
nel comma 1.
    4.  Il  termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui
al  comma  1  e'  sospeso  sino  alla  audizione  dei  rappresentanti
dell'ente,   che   deve   essere  disposta  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento  della  richiesta.  Il  procedimento  di  controllo  deve
concludersi  entro  il  termine  e  per gli effetti di cui al comma 1
dell'art. 25.".
    7.  L'art.  30  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art. 30. (Decisione del comitato). - 1. Il comitato pronuncia:
      a)  ordinanza  declaratoria  di  non  aver  riscontrato vizi di
legittimita';
      b)  dichiarazione  di  non  luogo  a  procedere per difetto dei
presupposti  previsti  dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge
n. 127 del 1997;
      c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita';
      d)  dichiarazione di nullita' dell'atto nei casi previsti dalla
legge;
      e)   dichiarazione   di   decadenza  per  invio  tardivo  delle
deliberazioni;
      f)   richiesta   di   audizione  dei  rappresentanti  dell'ente
deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
      g)  invito  ad  apportare  modificazioni  alle  risultanze  del
rendiconto della gestione;
      h)  provvedimenti  previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del
1990, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
      i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei
casi previsti dalla legge;
      l)  dichiarazione  di  aver  riscontrato  vizi  di legittimita'
dell'atto  controllato con contestuale invito all'ente deliberante di
eliminare  i  suddetti  vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della
legge n. 127 del 1997.
    2.  L'atto  di  annullamento  deve essere motivato in riferimento
alla   conformita'   dell'atto  alle  norme  vigenti  ed  alle  norme
statutarie    specificatamente    indicate   nel   provvedimento   di
annullamento,  per  quanto  riguarda  la  competenza,  la  forma e la
procedura.  Resta  esclusa  ogni  diversa  valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
    3. Il comitato non puo' riesaminare il provvedimento sottoposto a
controllo  nel  caso di annullamento giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
    4.  La  comunicazione  dei  provvedimenti  del  comitato all'ente
interessato  deve  contenere  il  testo  del  dispositivo completo di
motivazione   e  deve  essere  effettuata  tramite  mezzo  idoneo  ad
attestare il ricevimento.".
    8.  L'art.  31  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  31. (Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione).
-  1. Nell'esame  del  bilancio  preventivo  e  del  rendiconto della
gestione,  il  controllo  di  legittimita'  esercitato  dal  comitato
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili  con  quelli  delle  deliberazioni, nonche' con i documenti
giustificativi.
    2.  Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il
comitato  si  avvale  delle  risultanze  della  relazione redatta dai
revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990
e della documentazione ad essa allegata.
    3.  Nell'ipotesi  di  cui  alla lett. c) del comma 1 dell'art. 39
della  legge  n. 142 del 1990, trascorso il termine entro il quale il
bilancio  deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
giunta   il  relativo  schema,  il  comitato  nomina  un  commissario
affinche'  lo  predisponga  d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In
tal  caso,  e  comunque  quando  il consiglio non abbia approvato nei
termini  di  legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il
comitato  assegna  al  consiglio,  con  lettera notificata ai singoli
consiglieri,  un  termine  non  superiore  ai venti giorni per la sua
approvazione,  decorso  il  quale  si  sostituisce, mediante apposito
commissario,   all'amministrazione   madempiente.  Del  provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura
per lo scioglimento del consiglio.
    4.   Il   comitato   puo'   indicare   all'ente   interessato  le
modificazioni  da  apportare  alle  risultanze  del  rendiconto della
gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni.
    5.  Nel  caso  di  mancata adozione del rendiconto della gestione
entro  il  termine  di legge, di mancata adozione delle modificazioni
entro  il  termine  previsto  dal  comma  2,  o di annullamento della
deliberazione  di adozione del rendiconto della gestione da parte del
comitato, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la
redazione del conto stesso.".
    9.  L'art.  32  della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  32.  (Controllo  sostitutivo).  - 1. Qualora i comuni e le
province  omettano  o  ritardino  un  atto obbligatorio per legge, il
comitato,  d'ufficio  o  su richiesta di chiunque vi abbia interesse,
invita  a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore
a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
    2.  Decorso inutilmente il termine indicato, il comitato comunica
tale  omissione al difensore civico regionale, il quale puo' nominare
un  commissario.  Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il
potere di porre in essere l'atto.
    3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i
provvedimenti  da  emanare.  Gli  uffici  dell'ente  interessato sono
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
    4.  Le  spese  per  gli  interventi in sostituzione sono a carico
dell'ente sostituito.
    5.  Ai  fini  dell'esercizio  del controllo sostitutivo di cui al
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con
il  difensore  civico  regionale  e  con il comitato, fornendo dati e
informazioni.  In caso di mancata collaborazione, il difensore civico
regionale puo' disporre i necessari sopralluoghi.".
    10.  L'art.  33 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  33.  (Difensore  civico  comunale  e provinciale). - 1. Il
controllo  sugli atti di comuni e province ai sensi dei commi 38 e 39
dell'art.  17  della legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione del
difensore civico comunale e provinciale, e' esercitato con i medesimi
effetti dal comitato.
    2.  Ai  fini  del comma 1, gli statuti comunali e provinciali, al
fine   di   assicurare  il  ruolo  imparziale  del  difensore  civico
nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalita'
di  elezione  idonee  ad assicurare la partecipazione delle minoranze
nella   scelta   del   difensore   ed   individuano  i  requisiti  di
professionalita'  ed  esperienza che assicurino il corretto esercizio
delle predette funzioni.
    3.  I  termini per l'esercizio del controllo del difensore civico
sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".
    11.  L'art.  44 della legge regionale n. 7 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  44.  (Controllo  sugli atti delle IPAB). - 1. Il controllo
preventivo  di legittimita' sugli atti delle Istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  si esercita, nei termini e con le
modalita'  previste  dalla presente legge per il controllo sugli atti
degli  enti  locali,  unicamente  sulle  deliberazioni  riguardanti i
bilanci  preventivi  e  relative  variazioni, i conti consuntivi ed i
regolamenti.
    2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita'
le  deliberazioni  che  i  consigli  di  amministrazione  delle  IPAB
intendano  sottoporre  a tale controllo, con decisione adottata nella
stessa seduta.".