Art. 37.
                 Abrogazioni e norma interpretativa
    1.  Sono  abrogati  gli  articoli  24,  35,  36  e 37 della legge
regionale  7  febbraio  1992,  n.  7. Dalla data di entrata in vigore
della  presente legge il comitato e' articolato in un'unica sezione e
le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti
dell'unica sezione del comitato.
    2.  Il  consiglio  regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge procede alla nomina dei componenti del
comitato. Gli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 7 del 1992 sono
abrogati dalla data di insediamento del comitato in unica sezione.
    3.  Dalla  data di insediamento del comitato in unica sezione, in
tutti  i  casi  in  cui la legge regionale n. 7 del 1992 si riferisce
alle  "Sezioni  del comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti
delle  sezioni"  e' da intendere che si riferisca al "comitato" ed al
"presidente  del  comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui
la  legge  regionale  n.  7 del 1992 si riferisce al "comitato" ed al
"presidente  del  comitato"  e'  da  intendere  che si riferisca alle
"Sezioni  del comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle
sezioni".
    4.  Nel comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1984,
n.   21   recante   "Disciplina   dell'applicazione   delle  sanzioni
amministrative di competenza regionale" sono abrogate le parole da "e
per essi" fino a "comunita' Montane".
                             PARTE TERZA
           RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE.