Art. 37. Abrogazioni e norma interpretativa 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del comitato. 2. Il consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del comitato. Gli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del comitato in unica sezione. 3. Dalla data di insediamento del comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la legge regionale n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" e' da intendere che si riferisca al "comitato" ed al "presidente del comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la legge regionale n. 7 del 1992 si riferisce al "comitato" ed al "presidente del comitato" e' da intendere che si riferisca alle "Sezioni del comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni". 4. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a "comunita' Montane". PARTE TERZA RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE.