Art. 38. Esercizio delle funzioni 1. La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34", come modificata dalla legge regionale 9 ottobre 1998, n. 31. 2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo-alimentari anche con le modalita' e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla Sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili. 3. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attivita' anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari. 4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.