Art. 38.
                      Esercizio delle funzioni
    1.  La Regione e gli enti locali esercitano le funzioni conferite
dal  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di
cui  alla  legge  regionale 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per
l'esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di agricoltura.
Abrogazione  della  legge  regionale  27  agosto  1983,  n. 34", come
modificata dalla legge regionale 9 ottobre 1998, n. 31.
    2.   La   Regione   persegue   la   qualificazione   dei  sistemi
agricolo-alimentari  anche  con  le  modalita'  e  nelle  forme della
programmazione  negoziata  disciplinate  dalla Sezione III del capo V
del  titolo  V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle
previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
    3.  Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al capo
VI  del  titolo V svolge le proprie attivita' anche con riguardo alle
imprese agricole e agroalimentari.
    4.  La  concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli
aiuti  nel  settore  agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente
legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie
e  alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 in quanto compatibili.