Art. 39. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni in materia di artigianato cosi' come definita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto. 2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse. 3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.