Art. 39.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  capo  disciplina  l'esercizio  da  parte  della
Regione,  degli  enti  locali e delle camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  delle funzioni in materia di artigianato
cosi'  come  definita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi
degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
    2.   La  Regione  subentra  alle  amministrazioni  statali  nelle
convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
    3.   Resta   ferma   l'estensione   alle   imprese  artigiane  di
agevolazioni,    sovvenzioni,   contributi   o   incentivi   comunque
denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.