Art. 4.
     Conferimento a soggetti esterni di attivita' amministrative
    1.  La  regione,  nonche' le province ed i comuni nell'ambito dei
propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon
andamento,  possono  conferire, per motivate ragioni di economicita',
efficacia   ed   efficienza,   a  soggetti  esterni  alle  rispettive
amministrazioni    lo    svolgimento   di   attivita'   propedeutiche
all'adozione  di  provvedimenti  finali,  ovvero  lo  svolgimento  di
attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
    2.  Il  conferimento  di  cui  al comma 1 e' regolato da apposite
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e
mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica;  le  convenzioni  devono
comunque contenere:
      a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con
le modalita' di realizzazione di essa;
      b)   gli  obblighi,  compreso  quello  della  applicazione  dei
contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, e le responsabilita' del
soggetto al quale vengono affidate le attivita';
      c)  le  modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento
delle attivita' oggetto della convenzione;
      d) la durata ed il compenso.
    3.   La   Regione   puo'  affidare  mediante  convenzione,  anche
pluriennale,   ad   uno  o  piu'  soggetti  esterni  l'istruttoria  e
l'erogazione  di  contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare
la  loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici
di  selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.