Art. 4. Conferimento a soggetti esterni di attivita' amministrative 1. La regione, nonche' le province ed i comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicita', efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attivita' propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni. 2. Il conferimento di cui al comma 1 e' regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere: a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le modalita' di realizzazione di essa; b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilita' del soggetto al quale vengono affidate le attivita'; c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle attivita' oggetto della convenzione; d) la durata ed il compenso. 3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.