Art. 40. Funzioni della Regione 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonche': a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province e agli enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi; b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche' delle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane; c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998; d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese; e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore; f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonche' i rapporti con gli istituti di credito; g) le attivita' inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico nazionale (SIOE).