Art. 40.
                       Funzioni della Regione
    1.  Sono  riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed
indirizzo, nonche':
      a)  il  coordinamento  delle funzioni conferite alle province e
agli  enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione
di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
      b)  la  disciplina  degli organi di rappresentanza e autotutela
dell'artigianato,  nonche'  delle modalita' di tenuta dell'albo delle
imprese artigiane;
      c)   l'approvazione   di   programmi   regionali   oggetto   di
cofinanziamento  ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
      d)  la  promozione e l'attuazione di programmi regionali per la
valorizzazione  delle  produzioni,  il  sostegno  alle esportazioni e
l'internazionalizzazione delle imprese;
      e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti
a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
      f)  la  disciplina  della convenzione con Artigiancassa e degli
interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonche' i
rapporti con gli istituti di credito;
      g)    le    attivita'    inerenti    l'osservatorio   regionale
dell'artigianato  e  la  connessione  con  il  Sistema  Informativo e
Osservatorio Economico nazionale (SIOE).