Art. 41. Funzioni delle province 1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni: a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorita' territoriali e settoriali in conformita' alle previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale di coordinamento provinciale; b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40; c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo. 2. Le province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43. 3. Le province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. 4. Le province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.