Art. 41.
                       Funzioni delle province
    1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni:
      a)  l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato,
elaborato  in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi
per  la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed
indica  le  priorita'  territoriali  e settoriali in conformita' alle
previsioni  del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale
di coordinamento provinciale;
      b)   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
concessione  dei  contributi,  di  presentazione  delle  domande,  di
erogazione  ai  beneficiari  finali,  nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
      c)   l'approvazione   del  piano  degli  interventi  ammessi  a
contributo.
    2.  Le  province  esercitano  inoltre  le funzioni conferite alla
Regione  dall'art. 14  del  decreto  legislativo  n. 112 del 1998 non
ricomprese  tra  quelle  riservate  alla Regione o conferite ai sensi
degli articoli 42 e 43.
    3.  Le  province  possono subentrare nei diritti e negli obblighi
derivanti  dalle  convenzioni  stipulate  dalla  Regione ai sensi del
comma  7  dell'art. 14  della  legge regionale 16 maggio 1994, n. 20,
provvedendo,   ove   occorra,   a  stipulare  atti  integrativi  alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
    4.  Le  province  possono,  nel rispetto della normativa vigente,
affidare  mediante  convenzione  anche  pluriennale  ad  uno  o  piu'
soggetti  terzi  la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto
del programma provinciale dell'artigianato.