Art. 43.
                        Funzioni delle CCIAA
    1.  Le  funzioni  amministrative  relative  alla tenuta dell'albo
delle  imprese  artigiane,  esercitate  dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato,  sono delegate alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  ferme  restando  le  competenze  delle  Commissioni
provinciali  per  l'artigianato  e  della  Commissione  regionale per
l'artigianato  previste  dalla  legislazione  statale  e  dalla legge
regionale 4 giugno 1988, n. 24.
    2.  La  giunta  regionale  emana  direttive  per  armonizzare  le
procedure  di  iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle
del registro delle imprese.