Art. 43. Funzioni delle CCIAA 1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 24. 2. La giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.