Art. 44.
                        Riparto delle risorse
    1.  Le  risorse  finanziarie  regionali  sono  ripartite  tra  le
province  con  deliberazione  della  giunta  regionale, che determina
altresi' le modalita' di trasferimento.
    2.  Il  riparto,  qualora  le  risorse  siano  previste  su  base
pluriennale,  puo'  riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di
spesa.