Art. 45. R i n v i i 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto del presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonche' con il sistema bancario. 2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane" di cui all'allegato 1 della legge n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche' alle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane. 3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.