Art. 45.
                             R i n v i i
    1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto del
presidente  del  consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7
del  decreto  legislativo n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti
necessari  per  il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per
assicurare  il  raccordo  e  il  coordinamento  con  la  legislazione
regionale  vigente.  A  tal  fine,  la  Regione  recepisce, in quanto
applicabili,  le  indicazioni  derivanti  dal  decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici
regionali  e al raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e
delle  cooperative  di  garanzia  per  l'artigianato,  nonche' con il
sistema bancario.
    2.  La  Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento  relativo  alla  procedura n. 96 "Procedure relative alla
composizione  e  al  funzionamento  delle Commissioni provinciali per
l'artigianato   e   all'iscrizione,   modificazione  e  cancellazione
all'albo  delle  imprese artigiane" di cui all'allegato 1 della legge
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'
alle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
    3.  Fino  alla  ricostituzione  delle Commissioni provinciali per
l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste
sono  prorogate  nella composizione vigente alla data dell'entrata in
vigore della presente legge.