Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994 1. L'art. 15 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", e' abrogato. 2. La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1994 e' cosi sostituita: "a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;". 3. Nel comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1994 sono soppresse le parole "realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o". 4. Il capo II del titolo III della legge regionale n. 20 del 1994 e' abrogato.