Art. 46.
            Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
    1. L'art. 15 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20, recante
"Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", e' abrogato.
    2.  La lett. a) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n.
20 del 1994 e' cosi sostituita:
      "a)  aumentino  il  capitale  sociale  di  almeno  il venti per
cento;".
    3.  Nel comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1994
sono soppresse le parole "realizzato nel periodo previsto dal comma 2
o".
    4. Il capo II del titolo III della legge regionale n. 20 del 1994
e' abrogato.