Art. 48.
                            O g g e t t o
    1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione
e   degli   enti   locali   delle  funzioni  concernenti  la  materia
dell'industria   cosi'   come   definita   dall'art. 17  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    2.  Le  funzioni  regionali  in  materia di industria comprendono
qualsiasi  attivita'  imprenditoriale  esercitata  dalle  imprese, in
qualsiasi   forma   costituite,   diretta  alla  lavorazione  e  alla
trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di
semilavorati,   di   merci  e  di  beni  anche  immateriali,  nonche'
l'erogazione  di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le
limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n.
112 del 1998.
    3.  La  Regione  esercita  tutte le funzioni ad essa conferite ai
sensi  degli  articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del decreto legislativo n.
112 del 1998.
    4.   La  Regione  subentra  alle  amministrazioni  statali  nelle
convenzioni   previste   dal   comma   12  dell'art. 19  del  decreto
legislativo  n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle
stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.