Art. 48. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria cosi' come definita dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonche' l'erogazione di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.