Art. 49.
                       Funzioni della Regione
    1.  Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e
le funzioni amministrative concernenti:
      a)  la  partecipazione  all'elaborazione  ed  attuazione  delle
politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;
      b)  la  gestione  del  Fondo  unico  regionale per le attivita'
produttive industriali di cui all'art. 53;
      c)  la  determinazione  delle  modalita'  di  attuazione  degli
strumenti   di   programmazione  negoziata,  ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
      d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione
delle imprese;
      e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione
e trasferimento tecnologico;
      f)  la promozione di interventi per singoli settori industriali
e per la cooperazione tra imprese;
      g)   il   sostegno   allo   sviluppo   delle   esportazioni   e
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
      h)  lo  sviluppo  dell'occupazione  e  dei  servizi  reali alle
imprese;
      i)  il  sostegno  agli  investimenti  per  impianti ed acquisto
macchine;
      l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
      m) l'attuazione di programmi comunitari;
      n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese,
in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2.   La   Regione   svolge  attivita'  al  fine  di  favorire  la
salvaguardia dei livelli di occupazione.
    3.  La  Regione,  in  attuazione  dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per
la  gestione  degli  interventi  in  materia  di attivita' produttive
industriali.
    4.  La  Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle
aree  industriali  anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26
del decreto legislativo n. 112 del 1998.