Art. 49. Funzioni della Regione 1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti: a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria; b) la gestione del Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali di cui all'art. 53; c) la determinazione delle modalita' di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998; d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese; e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico; f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese; g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese; i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine; l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa; m) l'attuazione di programmi comunitari; n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. La Regione svolge attivita' al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione. 3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attivita' produttive industriali. 4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998.