Art. 5.
Decorrenza  delle  funzioni  e azione congiunta della Regione e degli
                             enti locali
    1.  Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle
funzioni  conferite  alla  Regione  e agli enti locali e' fissata dai
decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    2.  Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse
da  trasferire  alla  Regione  e  agli  enti  locali, la Regione e il
sistema  delle  autonomie  dell'Emilia-Romagna  collaborano  con  gli
organi dello Stato, affinche' i provvedimenti di cui all'art. 7 della
legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al
comma  2  dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e delle
esigenze  di  certezza  in  ordine  alle  modalita'  e  procedure  di
conferimento,  nonche'  in  ordine  ai  criteri  di  ripartizione del
personale,  di  cui  al  comma  4  dell'art. 7  dello  stesso decreto
legislativo.