Art. 5. Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli enti locali 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli enti locali e' fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinche' i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalita' e procedure di conferimento, nonche' in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.