Art. 50. Funzioni degli enti locali 1. Le province e i comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attivita' produttive industriali nell'ambito della conferenza Regione-Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali. 2. Gli enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attivita' produttive di cui alla Sezione III del capo V del presente titolo. 3. Alle province competono le funzioni amministrative concernenti: a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo; b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo. 4. Ai comuni competono le funzioni amministrative concernenti: a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attivita' produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.