Art. 50.
                     Funzioni degli enti locali
    1.  Le  province  e  i  comuni partecipano all'elaborazione delle
politiche  regionali  in  materia di attivita' produttive industriali
nell'ambito  della  conferenza  Regione-Autonomie  locali  e  possono
concorrere,  con  proprie  risorse,  al  sostegno e allo sviluppo dei
sistemi produttivi locali.
    2.   Gli  enti  locali  promuovono  progetti  di  sviluppo  delle
attivita'  produttive di cui alla Sezione III del capo V del presente
titolo.
    3.   Alle   province   competono   le   funzioni   amministrative
concernenti:
      a)  lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e
la  promozione  della concertazione con gli enti locali territoriali,
le  associazioni  imprenditoriali,  le  organizzazioni sindacali e le
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,
nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
      b)  la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli
unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
    4. Ai comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
      a)   la   realizzazione,   l'ampliamento,   la  cessazione,  la
riattivazione,  la  localizzazione  e la rilocalizzazione di impianti
produttivi,  ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del
1998;
      b)  la  istituzione  e la gestione degli sportelli unici per le
attivita'  produttive,  nel rispetto delle previsioni del capo VI del
presente titolo.