Art. 51. Esercizio delle funzioni 1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti: a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento; b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione; c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione; d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione; e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito; f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative; g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attivita' d'impresa in forma cooperativa. 3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.