Art. 51.
                      Esercizio delle funzioni
    1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione
delle  funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
      a)  la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi
settori di intervento;
      b)  i  contributi  e le agevolazioni per l'incentivazione della
cooperazione;
      c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative
destinate a programmi di innovazione;
      d)  le  agevolazioni  per programmi ed investimenti destinati a
sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
      e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
      f)  gli  interventi  per  favorire  la  capitalizzazione  delle
cooperative;
      g)  gli  interventi  finalizzati  alla  crescita dell'attivita'
d'impresa in forma cooperativa.
    3.  Le  funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto
previsto dalla legislazione regionale.