Art. 52.
            Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1990
    1.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo
1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale
per la cooperazione", e' aggiunto il seguente comma:
      "1-bis.  Il  Consorzio  puo'  associare, sulla base del proprio
statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di
lucro,  operanti  nel  settore  della cultura e dello spettacolo, non
costituiti  in  forma  cooperativa.  Gli interventi a favore di detti
soggetti  non  possono  essere  finanziati  con  i  fondi di cui alla
presente legge.".