Art. 52. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1990 1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione", e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il Consorzio puo' associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.".