Art. 53. Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali 1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attivita' produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.