Art. 53.
    Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali
    1.  E'  istituito  il  Fondo  unico  regionale  per  le attivita'
produttive  industriali  nel quale confluiscono le risorse statali di
cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e
tutte  le  ulteriori  risorse  regionali  destinate  ad interventi di
sostegno  alle attivita' produttive industriali, per il conseguimento
degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.