Art. 54.
                         Programma regionale
    1.  Per  l'attuazione  degli  obiettivi  e degli interventi della
Regione  in  materia di attivita' produttive industriali, in coerenza
con  gli  strumenti  di  programmazione  regionale e dell'art. 10 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita'
di delegificazione e semplificazione, il consiglio regionale approva,
su  proposta della giunta, un programma regionale di norma triennale.
La  giunta  regionale  puo'  proporre  annualmente  al consiglio, per
l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.
    2. La giunta regionale predispone il programma regionale, sentita
la  conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui
al  comma  2  dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.
    3.  Il  programma  regionale  riguarda  l'insieme delle attivita'
spettanti  alla  Regione  e  da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2
dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998, agli interventi
previsti  dalla  legislazione  statale  nel rispetto delle finalita',
tipologie  di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale
programmazione   si   raccordano   gli   interventi   previsti  dalla
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
    4.  Il  programma  regionale  sostiene  inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
      a)  la  creazione  di  nuove  imprese  e  la  successione nella
conduzione     di     impresa,     in     particolare     a    favore
dell'imprenditorialita' giovanile e femminile;
      b) la qualificazione delle risorse umane;
      c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
      d)  la  promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite  alla  Regione dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  di  iniziative  a  sostegno  delle  aziende  in difficolta', in
particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive,
anche  in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del
mantenimento  di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della
legge 27 febbraio 1985, n. 49;
      e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e
la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
      f)  la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti,
nelle tipologie e nei processi produttivi;
      g)  la  realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione  e  l'applicazione  di  metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
      h)   l'applicazione   di   norme  e  procedure  riguardanti  la
prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale
interna ed esterna alle imprese;
      i)  la  realizzazione  di  iniziative  delle  imprese  volte  a
favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.
    5. Il programma regionale sostiene altresi':
      a)  l'agevolazione  dell'accesso al credito, ai sensi dell'art.
49  del decreto legislativo n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di
impresa,  nonche'  la definizione dei criteri per il rapporto con gli
istituti di credito;
      b)   il  sostegno  di  interventi  per  la  ricerca  applicata,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e
medie imprese, anche in forma associata;
      c)   la   promozione   e   l'attuazione   di  progetti  per  la
valorizzazione  delle  produzioni e per il sostegno all'esportazione,
nonche' per l'internazionalizzazione delle imprese;
      d)   lo  sviluppo  dei  sistemi  produttivi  locali,  anche  in
riferimento    all'attuazione   degli   interventi   previsti   dalla
legislazione   nazionale,  promuovendo  altresi'  lo  sviluppo  e  la
qualificazione  tecnologica  delle aree di insediamento industriale e
artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.