Art. 54. Programma regionale 1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e semplificazione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un programma regionale di norma triennale. La giunta regionale puo' proporre annualmente al consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso. 2. La giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative. 3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita' spettanti alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese. 4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente: a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e femminile; b) la qualificazione delle risorse umane; c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni; d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49; e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali; f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi; g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori; h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed esterna alle imprese; i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione. 5. Il programma regionale sostiene altresi': a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito; b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata; c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per l'internazionalizzazione delle imprese; d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.