Art. 55. Modalita' e procedure di intervento 1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale. 2. Il programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre: a) le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998; b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi; c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento. 3. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di presentazione delle domande e le misure dei contributi.