Art. 55.
                 Modalita' e procedure di intervento
    1.  Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita'
tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari
per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
    2.  Il  programma  regionale,  fermo  restando quanto disposto al
comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:
      a)   le   modalita'   per  la  concessione  ed  erogazione  dei
contributi,   nell'ambito   delle   procedure  previste  dal  decreto
legislativo n. 123 del 1998;
      b)  gli  ambiti  di  intervento  e  le  relative  tipologie  di
contributi;
      c)  i  soggetti  beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di
intervento.
    3.  La  giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal
programma  regionale,  approva  le  spese  ammissibili e i criteri di
concessione,  erogazione  e  revoca  dei  benefici,  le  modalita' di
presentazione delle domande e le misure dei contributi.