Art. 56. C o n v e n z i o n i 1. La giunta regionale definisce le modalita' di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalita' di stipula. 2. La giunta regionale e' autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione puo' altresi' riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.