Art. 56.
                        C o n v e n z i o n i
    1.  La  giunta regionale definisce le modalita' di subentro della
Regione  alle  amministrazioni  statali  nelle  convenzioni di cui al
comma  12  dell'art.  19  del decreto legislativo n. 112 del 1998, ne
individua  i  necessari  adeguamenti e definisce la loro modalita' di
stipula.
    2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  inoltre  ad  affidare
mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti esterni
l'erogazione  dei  contributi  oggetto  del  programma  regionale. La
convenzione  puo'  altresi'  riguardare la concessione dei contributi
qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.