Art. 57.
         Monitoraggio e valutazione del programma regionale
    1.  La  Regione  svolge l'attivita' di monitoraggio e valutazione
del  programma  regionale  di  cui  all'art. 54.  La giunta regionale
presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato
di   attuazione,   sui  risultati  conseguiti  dal  programma  stesso
nell'anno  precedente  e  sull'efficacia  degli interventi realizzati
rispetto agli obiettivi perseguiti.