Art. 57. Monitoraggio e valutazione del programma regionale 1. La Regione svolge l'attivita' di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.