Art. 58.
Attuazione  delle  funzioni  delegate  in materia di agevolazione del
                               credito
    1.  La  Regione  sviluppa  azioni volte ad agevolare l'accesso al
credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina
i  criteri  dell'ammissibilita'  al  credito  agevolato e i controlli
sulla  sua  effettiva  destinazione.  La Regione determina altresi' i
criteri  applicativi  dei  provvedimenti  regionali  di  agevolazione
creditizia,  di  prestazione  di garanzia e di assegnazione di fondi,
anticipazioni   e   quote  di  concorso,  destinati  all'agevolazione
dell'accesso  al credito sulle materie di competenza regionale, anche
se  relativi  a  provvedimenti  di  incentivazione  definiti  in sede
statale o comunitaria.
    2.  La  Regione  puo'  costituire  propri fondi per interventi di
concessione  di  garanzia,  primaria  e  accessoria,  presso soggetti
abilitati  ai  sensi della normativa vigente in materia di garanzia e
credito,  con  i  quali  stipula apposite convenzioni. Le convenzioni
definiscono  i  vincoli  di  destinazione  dei  fondi,  i  criteri di
selezione   dei   beneficiari   delle  garanzie  e  le  modalita'  di
trasferimento delle risorse finanziarie.
    3.  La  Regione  puo'  intervenire anche mediante l'erogazione di
contributi  a favore dei consorzi e societa' consortili fidi di primo
e  di  secondo  grado  dell'artigianato,  della  cooperazione e delle
piccole  e  medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per
incrementare  la  capacita'  di  garanzia  ed  agevolare l'accesso al
credito a breve e medio termine delle imprese.
    4.  La  giunta  regionale stabilisce i criteri, le modalita' ed i
termini  di presentazione delle domande di contributo di cui al comma
3,  nonche'  i  criteri  relativi  alla finalizzazione dei contributi
stessi   ovvero   alla  rifinalizzazione,  secondo  criteri  definiti
nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi
precedentemente  concessi,  le  modalita' di controllo e di eventuale
revoca degli stessi.
    5.  La  Regione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.
112  del  1998, puo' sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto
tesoriere,  ovvero  con  gli  istituti  tesorieri,  ovvero  con altri
istituti  di  credito,  al  fine di agevolare l'accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese.
    6.  Gli  accordi  integrativi  di  cui  al  comma  5  definiscono
l'individuazione  delle  risorse  finanziarie messe a disposizione, i
parametri  di  determinazione  dei tassi di riferimento, i tempi e le
procedure per la concessione dei finanziamenti.
    7. Gli accordi integrativi definiscono, altresi', le tipologie di
investimento  aziendale  prioritarie,  nel  quadro degli obiettivi di
politica   industriale   definiti  dal  programma  regionale  di  cui
all'art. 54.
    8.  La  Regione  puo'  concedere  contributi alle piccole e medie
imprese  al  fine  di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti
concessi  dagli  istituti  di  credito  convenzionati.  In  tal  caso
l'entita' della riduzione del tasso di interesse e' determinata dagli
accordi integrativi di cui al comma 5.