Art. 58. Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito 1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresi' i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria. 2. La Regione puo' costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie. 3. La Regione puo' intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e societa' consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacita' di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. 4. La giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonche' i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalita' di controllo e di eventuale revoca degli stessi. 5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, puo' sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. 6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti. 7. Gli accordi integrativi definiscono, altresi', le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal programma regionale di cui all'art. 54. 8. La Regione puo' concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entita' della riduzione del tasso di interesse e' determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.