Art. 6.
Procedure   per   la   definizione   puntuale   delle   modalita'  di
                            trasferimento
    1.  La  definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e
personale si realizza attraverso le seguenti modalita':
      a)    previa    definizione    dell'entita'   complessiva   dei
trasferimenti  di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del
decreto  legislativo  n. 112 del 1998, riferita globalmente a ciascun
livello   istituzionale,   la  puntuale  individuazione  delle  quote
spettanti  ad ogni ente locale e' effettuata con appositi decreti del
presidente    della    regione,    col    parere   della   conferenza
regione-autonomie  locali  e della commissione consiliare competente,
ricognitivi  del  personale, dei beni e delle risorse rispettivamente
attribuite;
      b)  il  trasferimento  e'  operato direttamente dai decreto del
presidente  del consiglio dei ministri e si perfeziona con l'adozione
dei suddetti decreti ricognitivi del presidente della regione.