Art. 6. Procedure per la definizione puntuale delle modalita' di trasferimento 1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalita': a) previa definizione dell'entita' complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni ente locale e' effettuata con appositi decreti del presidente della regione, col parere della conferenza regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite; b) il trasferimento e' operato direttamente dai decreto del presidente del consiglio dei ministri e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del presidente della regione.