Art. 60.
Attuazione  delle  funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per
                    il trasferimento tecnologico
    1.  La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate
inerenti  Ia  realizzazione  di  programmi  per la ricerca applicata,
l'innovazione  ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,
nell'ambito  degli  indirizzi  comunitari  e  nazionali  in  materia,
predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
      a) lo sviluppo efficace e coordinato di:
        1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;
        2)   una  rete  per  il  trasferimento  e  la  diffusione  di
conoscenze  tecnologiche,  aperta  a  Universita',  enti  di ricerca,
centri  pubblici  e  privati, imprese singole e associate, realizzata
anche  in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed
internazionali;
        3)  iniziative  comuni  con i soggetti di cui al punto 2) per
l'attuazione  di  un  sistema regionale volto all'accrescimento della
competitivita' tecnologica delle imprese;
      b)   l'impegno   delle   imprese   nel   campo   della  ricerca
precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando
a   tal  fine  sia  l'accesso  delle  piccole  e  medie  imprese,  di
aggregazioni  di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi
nazionali  e  dell'Unione  europea,  sia  le  attivita' specializzate
rivolte a favorire I'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
      c)  l'impegno  delle  risorse umane presenti nelle Universita',
negli enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita'
di  ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di
incontro tra domanda e offerta di innovazione.
    2.  Il  provvedimento  legislativo  di  cui  al comma 1 armonizza
altresi'  la  legislazione regionale vigente in materia di interventi
inerenti il trasferimento tecnologico.