Art. 60. Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico 1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti Ia realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere: a) lo sviluppo efficace e coordinato di: 1) iniziative di ricerca applicata e innovazione; 2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Universita', enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali; 3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitivita' tecnologica delle imprese; b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione europea, sia le attivita' specializzate rivolte a favorire I'incontro tra domanda e offerta di innovazione; c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Universita', negli enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione. 2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresi' la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.