Art. 61. Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese 1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalita': a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri; b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese; c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalita' di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei. 3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68.