Art. 61.
Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni
             e dell'internazionalizzazione delle imprese
    1.  La  Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo
sviluppo   delle  esportazioni  e  dell'internazionalizzazione  delle
imprese,  di cui agli articoli 19 e 48 del decreto legislativo n. 112
del  1998,  e  in  concorso  con  altri soggetti sostiene le seguenti
finalita':
      a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione
finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
      b)  l'erogazione  di  servizi  informativi  e  di  assistenza a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
      c)  la  promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna,
anche  con  le  modalita' di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali
investimenti   e   di  partecipazioni  di  imprese  estere  entro  il
territorio regionale.
    2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  l'Istituto nazionale per il
commercio   estero   (ICE),  il  sistema  camerale,  le  associazioni
imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti
fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
    3.  La  Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove
la  costituzione  di  un  organismo  unitario  per  l'attuazione  dei
programmi  di  internazionalizzazione  e  di  promozione degli scambi
commerciali  a  sostegno  del  sistema  produttivo regionale ai sensi
dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68.