Art. 62. Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata 1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalita' di confronto e concertazione degli enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltreche' gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attivita' produttive di cui all'art. 64.