Art. 62.
        Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata
    1.  La  Regione  persegue  la  qualificazione delle condizioni di
sviluppo  nelle  diverse aree territoriali, promuovendo, con gli enti
locali,  gli  istituti  e  strumenti  di programmazione negoziata, al
fine,  in  particolare,  di favorire ruoli e modalita' di confronto e
concertazione  degli  enti locali e delle forze economiche e sociali,
con  il  concorso delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
    2.  Costituiscono  strumento  di  attuazione della programmazione
negoziata  regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo,
oltreche'  gli  istituti  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e
regionale  vigente, i progetti di sviluppo delle attivita' produttive
di cui all'art. 64.