Art. 63. Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive 1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive possono essere proposti dalla Regione, enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati. 2. Le province adottano apposite modalita' di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetti di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa. 3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche al sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attivita' produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneita' economica e sociale, nonche' specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguita' territoriale e fattori economici e produttivi comuni.