Art. 63.
Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attivita'
                             produttive
    1.  I  progetti  di  sviluppo  delle attivita' produttive possono
essere    proposti   dalla   Regione,   enti   locali,   associazioni
imprenditoriali,   organizzazioni  sindacali,  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  altri soggetti pubblici e
privati.
    2.  Le  province  adottano apposite modalita' di concertazione al
fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetti di sviluppo.
Alla  concertazione  partecipano  i soggetti proponenti i progetti di
sviluppo  nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati
al  comma  1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono
impegni  per  la  realizzazione  dei  progetti concludono un'apposita
intesa.
    3.  In  attuazione  degli  interventi  per  i  sistemi produttivi
locali,  anche  al  sensi della legislazione nazionale, i progetti di
sviluppo  delle  attivita'  produttive riguardano ambiti territoriali
corrispondenti  al  territorio provinciale o ad aree infraprovinciali
caratterizzate da omogeneita' economica e sociale, nonche' specifiche
aree   interprovinciali   aventi   caratteristiche   di   contiguita'
territoriale e fattori economici e produttivi comuni.