Art. 64. Progetti di sviluppo delle attivita' produttive 1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono: a) la delimitazione territoriale del progetto; b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto; c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento; d) gli effetti sull'economia del territorio interessato; e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale. 2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attivita' produttive. 3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni: a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale; b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione; c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico; d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche concernenti l'economia sociale e ambientale; e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti. 4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 e demandata ai comuni competenti per territorio.