Art. 64.
           Progetti di sviluppo delle attivita' produttive
    1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:
      a) la delimitazione territoriale del progetto;
      b)  l'individuazione  dei  soggetti partecipanti e del soggetto
responsabile del progetto;
      c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e
le tipologie di intervento;
      d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
      e)  il  piano  finanziario,  compresi  gli  oneri  a carico dei
soggetti  aderenti  al progetto, nonche' l'indicazione del contributo
regionale.
    2.   La   Regione   puo'   fornire   assistenza  tecnica  per  la
predisposizione del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.
    3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di
norma le seguenti tipologie di azioni:
      a)   partenariato   economico   in   ambito   infraregionale  e
interregionale;
      b)  servizi  comuni  alle imprese e servizi per il lavoro e per
l'occupazione;
      c)   iniziative   mirate   alla   promozione   territoriale   e
all'insediamento  di  nuove  imprese  e  di  nuovi settori ad elevato
contenuto tecnologico;
      d)  iniziative  mirate  alla promozione di attivita' economiche
concernenti l'economia sociale e ambientale;
      e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione
di  insediamenti  industriali  e  artigianali, in particolare di aree
ecologicamente  attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
    4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma
3 e demandata ai comuni competenti per territorio.