Art. 65. Convenzione di realizzazione 1. La giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attivita' produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attivita' produttive. La convenzione e' stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi. 2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali.