Art. 65.
                    Convenzione di realizzazione
    1.  La  giunta  regionale approva la convenzione di realizzazione
del  progetto  di  sviluppo delle attivita' produttive, verificata la
sua  coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre
tipologie  di  intervento  in  materia  di  attivita'  produttive. La
convenzione e' stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione
del progetto e ne prevede compiti e obblighi.
    2.  La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario
previsto  dalla  lett. e)  del  comma  1  dell'art. 64,  disciplina i
rapporti  tra  i  soggetti  firmatari, prevede gli impegni reciproci,
quantifica  l'apporto  finanziario  della  Regione  e  stabilisce  le
modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali.