Art. 66. Intese istituzionali 1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale. 2. Con le modalita' di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonche' per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.