Art. 66.
                        Intese istituzionali
    1.  La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con
l'amministrazione  centrale  per  l'attuazione  degli strumenti della
programmazione   negoziata   inerenti   agli  obiettivi  di  sviluppo
produttivo locale.
    2.  Con  le  modalita'  di  cui  al comma 1 la Regione concorre a
promuovere   con   l'amministrazione   centrale  anche  contratti  di
programma  di  cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del
1996,  per  la  promozione  di programmi d'investimento e di sviluppo
produttivo  e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o
associate,  sul  territorio  regionale,  nonche'  per l'attuazione di
iniziative  e progetti di investimento e collaborazioni produttive in
aree del Mezzogiorno.