Art. 67.
                         I n t e r v e n t i
    1.  La  giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di
cui   al  presente  capo,  concede  contributi  ai  soggetti  di  cui
all'art. 68,  secondo  quanto  previsto dal programma regionale e nel
rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
    2.  Gli  interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per
l'acquisizione  di  beni  materiali e immateriali, nonche' di servizi
strumentali   al  conseguimento  degli  obiettivi  di  qualificazione
competitiva delle imprese, di cui al presente capo.