Art. 67. I n t e r v e n t i 1. La giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55. 2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonche' di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.