Art. 68.
               Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
    1.  Fatte  salve  ulteriori  specificazioni  rispetto ai soggetti
beneficiari  previste  dalla  legislazione statale di delega, nonche'
dalla  legislazione  regionale  vigente,  possono  essere finanziati,
secondo  quanto  previsto  nel  programma  regionale  ai  sensi della
lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
      a)  le  piccole  e  medie imprese industriali e di servizi alla
produzione  in  qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel
territorio della regione;
      b)  i  consorzi  e  le  societa'  consortili,  anche  in  forma
cooperativa,  aventi  la  maggioranza  delle  imprese  associate  nel
territorio della regione;
      c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
      d)  le imprese di cui alla lettera a) temporaneamente associate
per la realizzazione di progetti comuni;
      e)  le  imprese  eccedenti  i  limiti dimensionali di piccola e
media  impresa,  previsti  dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti  di  Stato  alle  imprese,  limitatamente al regimi autorizzati
dalla Commissione europea;
      f) le associazioni imprenditoriali;
      g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
      h)   le   fondazioni   aventi  quali  finalita'  statutarie  la
promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;
      i)  le  universita', i centri di ricerca e i centri di servizio
alle imprese;
      l)  gli  enti  locali e loro societa' partecipate, le autonomie
funzionali e loro associazioni.
    2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il
regime  di  aiuto  di  minima  entita', cosi' come disciplinato dalla
normativa comunitaria vigente.
    3.  Qualora  il regime di aiuto previsto dal programma regionale,
ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del
decreto  legislativo  n.  112  del 1998, deroghi a quanto previsto al
comma  2,  la  Regione  provvede  alla  notifica  del  medesimo  alla
Commissione  europea,  nel caso in cui non sia gia' stato notificato.
L'attuazione  del regime di aiuto e subordinata all'esito positivo di
compatibilita'  da  parte  della  Commissione europea, ai sensi degli
articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.