Art. 69. Norma finale 1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37 e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53. 2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.