Art. 69.
                            Norma finale
    1.  A  seguito  dell'entrata  in vigore della presente legge, gli
stanziamenti  di bilancio afferenti le leggi regionali 2 maggio 1983,
n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37 e 15 febbraio
1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.
    2.   Fino   all'approvazione   del  programma  regionale  di  cui
all'art. 54,  la  Regione  interviene  a favore delle imprese secondo
quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.