Art. 7.
Copertura  degli  oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei
       compiti conferiti agli enti locali e relative modalita'
    1.  Alle  spese  occorrenti per l'attuazione della presente legge
nella  parte  concernente  la  riallocazione delle funzioni di cui al
decreto  legislativo  n.  112  del  1998 si provvede nei limiti delle
risorse  trasferite  con  i  decreti del presidente del consiglio dei
ministri  di  cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2.  La  regione,  con  le disponibilita' determinate ai sensi del
comma  1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al
finanziamento  di  quelle  conferite  agli  enti  locali;  a tal fine
corrisponde  ai  medesimi  le  somme occorrenti per l'esercizio delle
funzioni  trasferite  o  delegate  in  ragione d'anno, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
    3.  L'individuazione  delle  risorse  da  trasferire ai sensi del
comma  2  avviene entro centottanta giorni dalla entrata in vigore di
ciascun  decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato ai
sensi  del  comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque
non prima di centottanta giorni dal loro effettivo accreditamento.
    4.  Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte
concernente  la  riallocazione  e la disciplina di funzioni regionali
non  ricomprese  nel  comma  1, si provvede di norma senza incremento
delle  risorse  utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse
in  un  arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo
di  cinque  anni,  tenuto  conto dei vincoli, degli obiettivi e delle
regole  di  variazione  delle  entrate  e  delle  spese  previste dal
bilancio  regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente.
Per  quanto  concerne  le spese di investimento in conto capitale, si
tiene  conto dei finanziamenti gia' previsti nel bilancio pluriennale
1998/2000  della  regione,  fatte  salve specifiche autorizzazioni di
spesa   che   trovino  apposita  copertura  nell'ambito  dei  bilanci
pluriennali  adottati  per  gli esercizi successivi, nel rispetto dei
vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale.
    5.  La  legge  di  bilancio  determina  le  somme  e i criteri di
trasferimento delle stesse agli enti locali.
    6.  La  legge  di  bilancio  determina  l'entita' delle spese per
l'attuazione   della   presente  legge  nella  parte  concernente  la
riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese
al  comma  1.  A  tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio
provvede  ad  istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre
le  necessarie  autorizzazioni  di spesa ai sensi degli articoli 11 e
13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.