Art. 7. Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali e relative modalita' 1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. La regione, con le disponibilita' determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al finanziamento di quelle conferite agli enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse. 3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro centottanta giorni dalla entrata in vigore di ciascun decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di centottanta giorni dal loro effettivo accreditamento. 4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti gia' previsti nel bilancio pluriennale 1998/2000 della regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale. 5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli enti locali. 6. La legge di bilancio determina l'entita' delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.