Art. 70. Sportello unico per le attivita' produttive 1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita' produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo. 2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi. 3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza; lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia e rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 1996. 4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita' nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, m particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6. La giunta regionale puo' concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalita' e i criteri per la concessione. 7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.