Art. 70.
             Sportello unico per le attivita' produttive
    1.  I  comuni  istituiscono,  singolarmente  o in forma associata
secondo  le  modalita'  di cui all'art. 23, lo sportello unico per le
attivita'  produttive  ai  fini  dello  svolgimento  del procedimento
autorizzativo.
    2.  La  Regione  attua  la  razionalizzazione della distribuzione
delle  funzioni  e  delle  competenze fra gli enti locali e provvede,
nelle   materie   di   propria   competenza,  alla  ridisciplina  dei
procedimenti amministrativi.
    3.  Lo  sportello  unico  cura, avendo riguardo in particolare ai
profili  urbanistici,  sanitari,  della  tutela  ambientale  e  della
sicurezza;  lo  svolgimento  del  procedimento di autorizzazione alla
localizzazione,     realizzazione,    ampliamento,    cessazione    e
riattivazione di impianti produttivi, nonche' all'esecuzione di opere
interne  ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio
della  concessione  o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei
regolamenti  emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n.
59  del  1997,  fermo  restando  che  la concessione o autorizzazione
edilizia  e rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso
di   progetti  di  opere  da  sottoporre  a  valutazione  di  impatto
ambientale   di  competenza  regionale  lo  sportello  unico  attiva,
altresi',  la  procedura  di  valutazione  di impatto ambientale come
disciplinata   dalla   legge   regionale  prevista  dal  decreto  del
presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
    4.  Lo  sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'
nell'azione   amministrativa,   sviluppa   le   necessarie  forme  di
integrazione  e  raccordi  organizzativi con le altre amministrazioni
coinvolte  nel procedimento, tramite, m particolare, la conferenza di
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    5.  Ai  sensi del comma 3 dell'art. 24 del decreto legislativo n.
112  del  1998,  per  la realizzazione dello sportello unico i comuni
possono  stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
    6.  La  giunta  regionale  puo'  concedere  contributi ai comuni,
singoli   o  associati,  per  l'istituzione  degli  sportelli  unici,
stabilendo le modalita' e i criteri per la concessione.
    7.  Nell'ambito  delle  attivita'  di cui alla legge regionale 24
luglio   1979,  n.  19,  la  Regione  promuove  la  realizzazione  di
iniziative  formative  rivolte  al  personale  addetto agli sportelli
unici.