Art. 72.
                      Esercizio delle funzioni
    1.  La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite
dall'art. 41  del  decreto  legislativo  n.  112 del 1998, nel quadro
della  piu'  generale  azione  di  sviluppo  e  qualificazione  delle
manifestazioni  fieristiche  e della loro collocazione nell'ambito di
un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
    2.  Sono  trasferite  al  comuni,  anche  in  forma associata, le
funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica
delle  manifestazioni  fieristiche  di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
    3.   La   Regione   con  un  apposito  provvedimento  legislativo
disciplina   l'attivita'   fieristica   e  lo  sviluppo  del  sistema
fieristico.  Tale  provvedimento  provvede altresi' al riordino degli
enti  fieristici,  prevedendone  la  trasformazione  in  societa'  di
capitali e le modalita' e i tempi per attuarla.