Art. 72. Esercizio delle funzioni 1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato. 2. Sono trasferite al comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. 3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita' e i tempi per attuarla.