Art. 73. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, cosi' come definita dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Si intendono altresi' ricomprese nella definizione della materia commercio le attivita' concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998.