Art. 73.
                            O g g e t t o
    1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione
e  degli  enti  locali  delle  funzioni  concernenti  la  materia del
commercio,  cosi'  come definita dall'art. 39 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
    2.  Le  funzioni  regionali  in  materia di commercio comprendono
l'attivita'   di   commercio   all'ingrosso,   commercio  al  minuto,
l'attivita'  di  somministrazione  al pubblico di bevande e alimenti,
l'attivita'  di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio
dei  pubblici  esercizi  e  le  forme  speciali  di  vendita  di  cui
all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    3.  Si  intendono  altresi'  ricomprese  nella  definizione della
materia    commercio   le   attivita'   concernenti   la   promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e
l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie imprese sempre nel
settore  del  commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41
del decreto legislativo n. 112 del 1998.