Art. 74. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. Sono di competenza della Regione, in particolare, compiti e le funzioni concernenti: a) il coordinamento delle funzioni delegate alle province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi; b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi; c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.