Art. 74.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le funzioni in materia di commercio ad
essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41
del  decreto  legislativo n. 112 del 1998, dal decreto legislativo 11
febbraio  1998,  n. 32, nonche' quelle previste dagli articoli 5 e 6,
dal  comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal
comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
    2. Sono di competenza della Regione, in particolare, compiti e le
funzioni concernenti:
      a)  il  coordinamento  delle funzioni delegate alle province ai
sensi  del  presente  capo,  ivi  compresa  l'adozione  di  indirizzi
relativi alla concessione di contributi;
      b)  la  definizione degli indirizzi generali per l'insediamento
dei pubblici esercizi;
      c)  la  costituzione di un osservatorio per la realizzazione di
un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.