Art. 75.
                     Funzioni degli enti locali
    1. Sono delegate alle province le funzioni inerenti:
      a)  l'individuazione,  nel  rispetto  del Piano territoriale di
coordinamento  e  degli  indirizzi  generali  stabiliti dal consiglio
regionale,  degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini
della  programmazione  commerciale,  favorendo l'equilibrato sviluppo
delle diverse tipologie distributive;
      b) la   determinazione   dei   criteri  e  delle  modalita'  di
concessione  dei  contributi,  di  presentazione  delle  domande e di
erogazione  al  beneficiari  finali,  nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 74.
    Sono  di  competenza  dei comuni le fluizioni amministrative loro
conferite  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 114 e dalla
legislazione  statale.  Essi  esercitano  in particolare, le funzioni
concernenti:
      a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria
relative   all'apertura,   al  trasferimento  e  all'ampliamento  dei
pubblici esercizi;
      b)   la  definizione  dei  criteri  per  stabilire  particolari
agevolazioni,  fino  all'esenzione,  per  i  tributi  e le entrate di
competenza  per  le attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree
di  cui  al  comma 17 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del
1998;
      c)  la  definizione  dei  criteri  per  la concessione di agevo
lazioni a favore degli esercizi di cin alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
      d)  l'individuazione,  ai  sensi  della  lettera b) del comma 1
dell'art.  10  del  decreto legislativo n. 114 del 1998, delle aree o
edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e
la  definizione  delle  attivita' incompatibili con le esigenze delle
predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura
degli esercizi di vendita.