Art. 75. Funzioni degli enti locali 1. Sono delegate alle province le funzioni inerenti: a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione al beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 74. Sono di competenza dei comuni le fluizioni amministrative loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi; b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998; c) la definizione dei criteri per la concessione di agevo lazioni a favore degli esercizi di cin alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998; d) l'individuazione, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attivita' incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.