Art. 77.
                  Rapporti con il sistema camerale
    1.  La  Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
di  attivita'  produttive e nell'interesse del sistema delle imprese,
riconoscendo  e  valorizzando  il  ruolo  delle  camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  quali  enti  funzionali alla
promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione
con  il  sistema  delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra
queste ed il sistema degli enti locali, mediante la sottoscrizione di
accordi  per  iniziative  comuni  e  programmi,  in  particolare  per
attivita'  di  analisi e ricerca sulla struttura economica regionale,
per  il  monitoraggio  dell'efficacia delle politiche anche nazionali
sul  territorio  regionale, nonche' per iniziative volte a coordinare
le azioni in materia di servizi alle imprese.
    2.  Le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
cooperano  con gli enti locali ai fini della loro partecipazione alle
politiche  locali di sviluppo delle attivita' produttive, nonche' con
i  comuni  per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art.
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