Art. 77. Rapporti con il sistema camerale 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attivita' produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attivita' di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonche' per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese. 2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cooperano con gli enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attivita' produttive, nonche' con i comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.