Art. 78.
                            O g g e t t o
    1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione
e degli enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca
marittima, maricoltura e attivita' connesse, ivi comprese le funzioni
amministrative statali conferite al sensi del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.