Art. 78. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attivita' connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite al sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.