Art. 79. Funzioni della Regione 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita' connesse. 2. Sono altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lettera f) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3. 3. La giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attivita' connesse, che definisce modalita', criteri e priorita' di attuazione degli interventi delegati.