Art. 79.
                       Funzioni della Regione
    1.  Sono  riservate  alla  Regione  le funzioni di programmazione
degli  interventi  in  materia  di  pesca  marittima,  maricoltura  e
attivita' connesse.
    2.   Sono   altresi'   riservate   alla   Regione   le   funzioni
amministrative  relative  alla lettera f) del primo comma dell'art. 2
della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3.
    3.   La   giunta  regionale,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
programmazione  degli  interventi, approva un programma annuale degli
interventi  in  materia  di  pesca marittima, maricoltura e attivita'
connesse,  che definisce modalita', criteri e priorita' di attuazione
degli interventi delegati.