Art. 8. Mobilita' del personale 1. Il conferimento agli enti locali e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale. 2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto del presidente della regione, sentita la conferenza regione-autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli enti locali, e sentita la camera di commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito. 3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche. 4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianita' gia' maturata. 5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.