Art. 8.
                       Mobilita' del personale
    1.  Il  conferimento agli enti locali e alle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  funzioni  previste dalla
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il
trasferimento del relativo personale.
    2.  Il  trasferimento  del  personale  regionale  e' disposto con
decreto   del   presidente   della  regione,  sentita  la  conferenza
regione-autonomie  locali, relativamente al personale trasferito agli
enti  locali,  e  sentita  la  camera  di  commercio  competente  per
territorio relativamente al personale ad essa trasferito.
    3.  A  seguito  dei  trasferimenti  di cui al comma 2, la Regione
riduce  in  maniera  proporzionale la propria dotazione organica e il
proprio  tetto  di  spesa,  ivi  compresi  i  fondi  per  il  salario
accessorio.  Gli  enti  locali  destinatari  del  personale  adeguano
corrispondentemente le loro dotazioni organiche.
    4.  Il  personale  trasferito  conserva la posizione giuridica ed
economica   in   godimento   all'atto   del  trasferimento,  compresa
l'anzianita' gia' maturata.
    5.  Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
    6.  I  trasferimenti  di cui al presente articolo sono effettuati
nel  rispetto  di  quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29  e  dai  contratti  collettivi  in materia di relazioni
sindacali.  Al  fine  di  rendere piu' funzionali i trasferimenti, la
Regione  puo'  definire  percorsi  di  formazione e aggiornamento dei
dipendenti trasferiti.