Art. 82.
            Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1979
    1.  Al  primo comma dell'art. 7 della legge regionale 14 febbraio
1979,  n.  3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione
delle  attivita' ittiche", le parole "vanno indirizzate al presidente
della   giunta   regionale"   sono  sostituite  dalle  parole  "vanno
indirizzate alla provincia competente per territorio".
    2.  Sono  abrogati  i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo
dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1979.
    3.  Il nono comma dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1979
e sostituito dal seguente:
      "Le  province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui
alla  lettera  f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei
contributi,  previo  accertamento  dell'attuazione  delle  iniziative
attraverso i propri servizi".
    4.  Al  secondo  comma dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del
1979  le  parole  "della  giunta  regionale"  sono  sostituite  dalle
seguenti "della provincia".