Art. 82. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1979 1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche", le parole "vanno indirizzate al presidente della giunta regionale" sono sostituite dalle parole "vanno indirizzate alla provincia competente per territorio". 2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1979. 3. Il nono comma dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 1979 e sostituito dal seguente: "Le province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lettera f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi". 4. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 1979 le parole "della giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "della provincia".