Art. 84.
                Definizioni e finzioni della Regione
    1.  Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia
energia  conferite  alla  Regione  dagli articoli 30 e 34 del decreto
legislativo  n.  112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano
nella   materia   energia   le   attivita'   relative  alla  ricerca,
coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed
uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le
risorse  geotermiche, l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio
e  il  gas  naturale,  nonche'  le attivita' inerenti la produzione e
l'utilizzo   di  impianti,  sistemi  e  componenti  a  basso  consumo
specifico  di  energia.  Sono  comprese  nella  materia  altresi'  le
attivita' di servizio a sostegno delle medesime attivita'.
    2.  Compete  alla  Regione la definizione degli obiettivi e delle
linee  di  politica  energetica  regionale, attraverso l'adozione del
piano energetico regionale, nonche' l'adozione di atti di indirizzo e
coordinamento  per  la  sua  articolazione a livello territoriale. Ii
piano  di cui al presente comma e predisposto ed approvato secondo le
modalita'  previste  dall'art. 4  della  legge  regionale 5 settembre
1988,  n.  36,  e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i
piani territoriali di coordinamento provinciale.
    3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:
      a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche'
di   progetti   di  interesse  regionale  finalizzati  allo  sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale;
      b) la  ripartizione  fra gli enti delegati delle disponibilita'
finanziarie  regionali  per  l'attuazione dei programmi e progetti di
loro  competenza,  ivi  compresi  i  piani Comunali di cui al comma 1
dell'art. 86;
      c) la  promozione,  nell'osservanza  delle linee di indirizzo e
coordinamento  fissate  in  ambito nazionale, di attivita' di ricerca
applicata,  nonche'  di  attivita' sperimentali e dimostrative, anche
attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
      d) la  promozione  dello  sviluppo e qualificazione dei servizi
energetici di pubblica utilita' di interesse regionale;
      e) Ia  promozione  della  ricerca delle risorse energetiche nel
territorio regionale;
      f) Ia  definizione  delle  procedure per la individuazione e la
localizzazione,   nel  rispetto  delle  competenze  dello  Stato,  di
impianti  e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e
la distribuzione di energia;
      g) la  determinazione  delle  tariffe  e dei canoni relativi ai
permessi  di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse
geotermiche   di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'art. 34  del  decreto
legislativo  n.  112  del  1998 entro i limiti fissati al sensi della
lettera i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;
      h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attivita'
ed i servizi che interessano i rispettivi territori.
    4.  In  materia  di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso
razionale  dell'energia,  Ia  Regione  esercita,  in  particolare, le
funzioni concernenti:
      a) la   concessione   di  contributi  per  la  progettazione  e
realizzazione  di impianti con caratteristiche innovative per aspetti
tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili
di  energia  o  combustibile  non tradizionali, ovvero di prototipi a
basso consumo specifico, nonche' di iniziative utilizzanti tecnologie
che  non  abbiano  raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio,
nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo e coordinamento fissate in
ambito nazionale;
      b) la   promozione  della  ricerca  applicata,  dello  sviluppo
dimostrativo  e  della  diffusione  degli  impianti e sistemi ad alta
efficienza energetica;
      c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione  del  decreto  del presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412;
      d) l'assistenza   agli   enti   locali   per  le  attivita'  di
informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
      e) l'indirizzo  e  il coordinamento dei programmi di formazione
degli  operatori  pubblici  e  privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
    5.  Le  determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed
alle  lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento
finanziario  degli  interventi  regionali  e  degli  enti locali sono
adottate sentita la conferenza Regione-Autonomie locali.
    6.  Nel  rispetto  della normativa statale in materia, Ia Regione
esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni
conferite  agli  enti  locali,  al fine di assicurare la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonche'
ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di  programmazione e delle
funzioni amministrative di competenza regionale.