Art. 84. Definizioni e finzioni della Regione 1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonche' le attivita' inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresi' le attivita' di servizio a sostegno delle medesime attivita'. 2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonche' l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Ii piano di cui al presente comma e predisposto ed approvato secondo le modalita' previste dall'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale. 3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti: a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche' di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale; b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilita' finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani Comunali di cui al comma 1 dell'art. 86; c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attivita' di ricerca applicata, nonche' di attivita' sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca; d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilita' di interesse regionale; e) Ia promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale; f) Ia definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia; g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998 entro i limiti fissati al sensi della lettera i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto; h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attivita' ed i servizi che interessano i rispettivi territori. 4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, Ia Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti: a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonche' di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale; b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica; c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; d) l'assistenza agli enti locali per le attivita' di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia; e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. 5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli enti locali sono adottate sentita la conferenza Regione-Autonomie locali. 6. Nel rispetto della normativa statale in materia, Ia Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonche' ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale.