Art. 85. Funzioni delle province 1. Le province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni: a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i comuni dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 86; b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato; c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche; e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti; f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998; g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali.