Art. 85.
                       Funzioni delle province
    1.  Le  province  concorrono  alla  determinazione della politica
energetica  regionale  secondo  quanto  previsto dal presente capo ed
esercitano le seguenti funzioni:
      a) la   adozione   di   programmi   e  progetti  di  intervento
finalizzati   allo   sviluppo   sostenibile  del  sistema  energetico
territoriale,  con  particolare  riferimento alla promozione dell'uso
razionale  dell'energia  delle  fonti  rinnovabili  e  del  risparmio
energetico,  salvo  quanto previsto per i comuni dalla lettera b) del
comma 2, dell'art. 86;
      b) la  autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  nel rispetto delle
competenze dello Stato;
      c) la  autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle
reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
      d) le  autorizzazioni  inerenti  i  permessi  di  ricerca  e le
concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
      e) le  concessioni  di  coltivazione e le autorizzazioni per lo
stoccaggio  di  idrocarburi  in  terraferma,  ad  eccezione  che  nei
giacimenti;
      f) le  funzioni  di  polizia  mineraria  relative  alle risorse
geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo n.
112 del 1998;
      g) le  altre  funzioni  attribuite  da  specifiche disposizioni
legislative statali.