Art. 86.
                         Funzioni dei comuni
    1.  I  comuni  possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso
razionale   dell'energia,   al  risparmio  energetico  e  alle  fonti
rinnovabili.
    2. I comuni esercitano le funzioni relative:
      a) alla       programmazione       e      alla      valutazione
tecnico-amministrativa   dei   progetti   di   teleriscaldamento  che
riguardino  il  territorio comunale, con particolare riferimento alla
individuazione  delle  aree  che  risultano idonee alla realizzazione
degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonche' dei limiti e
dei  criteri  nel  cui  ambito  deve  essere  privilegiato il ricorso
all'allaccio  e  alle  reti  da  parte  di  soggetti  i  cui immobili
rientrino  in dette aree, ai sensi dell'art. 6, della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
      b) alla   formulazione  e  alla  valutazione  dei  programmi  e
progetti  per  la  riqualificazione  energetica  del sistema edilizio
urbano,  anche  attraverso la formulazione di programmi integrati, ai
sensi della legislazione regionale in materia.
    3.  I comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro
da specifiche disposizioni legislative statali.