Art. 86. Funzioni dei comuni 1. I comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. 2. I comuni esercitano le funzioni relative: a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonche' dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia. 3. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali.